TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

      1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

      Identico.

 

Art. 14.
(Abolizione dell'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).
 

      1. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato


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  di cui al titolo III, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
 

Art. 15.
(Tipologie specifiche di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo).
 

      1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

        2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
 

          a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connessi ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;

            b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
            c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
 

      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi


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  concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 2.
        4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.